Accesso civico
Il diritto all’accesso civico consiste nella possibilità, per i cittadini, di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti che erogano servizi pubblici o svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni.
Tale diritto riguarda tanto i dati che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria (laddove i medesimi dati non risultino pubblicati), quanto ogni altro dato, documento e informazione entro i limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, attraverso gli istituti dell’accesso civico semplice e dell’accesso civico generalizzato.
Le strutture sanitarie private accreditate sono soggette al diritto di accesso civico in relazione ai soli dati, documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell’attività di assistenza sanitaria.
Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5 e ss. del D. Lgs. 33/2013, la società si riserva di dare comunicazione delle richieste pervenute agli eventuali controinteressati e di dare diniego alle richieste di accesso per le ragioni e i motivi indicati dalla legge.
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D. Lgs. 33/2013 il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla società per la riproduzione su supporti materiali.
Le richieste di accesso ricevute sono riportate in apposito registro.
Accesso civico semplice – Modalità di presentazione delle richieste
L’accesso civico semplice (art. 5, comma primo, del D. Lgs. n. 33/2013) consente a chiunque il diritto di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Il competente per l’accesso civico semplice è il direttore di struttura.
La richiesta di accesso civico semplice ai sensi dell’art. 5, comma primo, del D. Lgs. n. 33/2013, dovrà identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e potrà essere presentata alternativamente:
- Via Pec all’indirizzo servizisocialispa@pec.it
- Via mail o tramite posta ordinaria all’indirizzo della struttura
- Di persona presso l’indirizzo della struttura
Titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, è il Presidente, contattabile all’indirizzo di posta elettronica presidenza@servizisociali.org
Accesso civico generalizzato – Modalità di presentazione delle richieste
L’accesso civico generalizzato (art. 5, comma secondo, del D. Lgs. n. 33/2013) consente a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del D.Lgs.33/2013.
Il competente per l’accesso civico generalizzato è il direttore di struttura.
La richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma secondo, del D. Lgs. n. 33/2013 dovrà identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e potrà essere presentata alternativamente:
- Via Pec all’indirizzoservizisocialispa@pec.it
- Via mail o tramite posta ordinaria all’indirizzo della struttura
- Di persona presso l’indirizzo della struttura
Class Action
Alla data del 03-05-2022 non ci sono class action in corso
Liste d’attesa
I criteri di inserimento degli ospiti nelle residenze socio-sanitarie, per i posti letto convenzionati, sono definiti dalle procedure regionali in vigore.
Nelle regioni in cui viene demandato all’ospite la facoltà di scelta della struttura a cui rivolgersi, la procedura in essere prevede:
- Una valutazione preliminare della domanda da parte della Direzione di Struttura;
- L’inserimento all’interno della lista d’attesa sulla base dei seguenti criteri:
- Ordine cronologico della domanda;
- Urgenza del ricovero;
Compatibilità del posto libero con le esigenze sanitarie e sociali del futuro Ospite.